La responsabilità dell’Ente certificatore
A cura del CNOS
Scuola
Vogliamo affrontare il problema della responsabilità dell’Ente
Certificatore. Se, per esempio, una istituzione scolastica certificata realizza
i processi come indicato nel Manuale di Qualità, e, pur realizzandoli, non consegue i risultati
attesi, ne è implicato l’Ente Certificatore? Evidentemente non si tratta del
mero non conseguimento dei risultati previsti, che ha infinite cause. Ogni
azione umana ha risultati intenzionali e, soprattutto, inintenzionali non
controllabili. Infatti può essere documentato che uno studente è stato
negligente, che i loro genitori non lo hanno seguito ed a nulla sono valsi gli
interventi dei docenti: non è stato rispettato il contratto formativo! Ma la
procedura è stata rispettata.
La nostra domanda va oltre e vorrebbe toccare questa materia: se una
istituzione scolastica ha realizzato in pieno i processi come sono stati
descritti descritti nel Manuale di Qualità, dopo essere stata certificata, la responsabilità
dell’Ente Certificatore arriva fino a comprendere anche i risultati che con
tali processi di devono conseguire, oppure l’Ente Certificatore non risponde
dei risultati?
Tipologie di responsabilità
Dobbiamo distinguere tra responsabilità amministrativa
e civile, responsabilità penale, e responsabilità disciplinare.
Le responsabilità penali sono personali. Per i minori rispondono i
genitori. L’istituzione scolastica
può essere responsabile nell’eventualità che si dimostri che è venuta meno
l’assistenza progettata. Ma si tratterebbe di grave non conformità.
La responsabilità civile e amministrativa è legata alla gestione.
La responsabilità disciplinare è legata alle regole di un’istituzione,
che può sancire anche condotte regolate dalla legge civile e penale, ma
solamente a livello disciplinare: la competenza amministrative, civile e penale
è di tribunali specifici.
La competenza di un’istituzione scolastica è disciplinare ed è normata
dal Regolamento della scuola.
Il mezzo, che ha l’istituzione scolastica ha a disposizione per
prevenire «insoddisfazioni o aspettative non attese», è sempre la disciplina,
che è appunto regolata dal Regolamento di istituto o della scuola.
Anche un bambino della scuola dell’infanzia è soggetto a sanzioni
disciplinari nell’eventualità di infrazioni che le comportano, ai sensi del
Regolamento della scuola o di istituto.
L’istituzione scolastica previene «insoddisfazioni o aspettative non
attese» facendo sì che nell’ambiente scolastico si realizzi un clima proattivo
disciplinato, o, secondo la tradizione salesiana, di famiglia.
E’ evidente che, venendo meno questo clima e la disciplina, insorgono
immediatamente non conformità.
Il quadro è complicato dall’interferenza del
diritto pubblico: «Esistono […] situazioni e rapporti ritenuti così essenziali
al raggiungimento dei fini statali da esigere la maggior possibile garanzia
affinché l’attività ad essi correlativa sia non solo effettivamente esplicata
ma esplicata in modo da adeguarsi pienamente ai fini stessi. Per conseguire
tale risultato l’ordinamento anzitutto attribuisce la titolarità di dette
situazioni a soggetti forniti di particolari qualificazioni, suscettibili di
far prevedere un’adeguata soddisfazione degli interessi affidati alla loro
gestione, ed, inoltre, determina non solo le forme per l’esercizio delle
attività da svolgere, ma altresì o il contenuto che questa deve assumere o per
lo meno le finalità verso cui deve essere avviata. La sfera del diritto
pubblico è appunto costituita dall’insieme delle regole e dei poteri predisposti
nel senso ora detto e che tendono all’immediata soddisfazione degli interessi
ritenuti comuni a tutta la collettività» (Costantino Mortati, Istituzioni di
diritto pubblico, Tomo I, decima edizione, a cura di
Franco Modugno, Antonio Baldassarre e Carlo Mezzanotte, Padova, Cedam, 1991, p.
39)
Si aggiunge: «In realtà, la distinzione [tra diritto pubblico e diritto
privato] può essere considerata oggi ancora valida, ma qualora il criterio
discriminatorio sia posto semplicemente nella derogabilità o meno delle norme che si applicano ai casi
concreti. Là dove le norme sono espressamente dichiarate inderogabili, siamo
sempre, o quasi sempre, nel campo del diritto pubblico; se invece le norme non
sono tassativamente inderogabili, o sono di carattere dispositivo, in questo
caso siamo di fronte a materia di diritto privato. Naturalmente, potrà darsi
che in una stessa materia coesistano norme inderogabili con norme derogabili,
perché l’intreccio del diritto pubblico col privato è massimo. L’esempio
classico è quello del diritto di famiglia» (Paolo Barile, Enzo Cheli, Stefano
Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, settima edizione, Padova, Cedam, 1995, pp. 48-49).
Questa visione statalista del diritto ha
portato a far sì che in Italia l’istruzione divenisse una funzione dello Stato
e l’attività scolastica attività dello Stato! Non esiste al mondo forma più
completa di Stato educatore, la forma più pericolosa di Stato etico (Dario
Antiseri).
Pertanto l’istruzione era questione di
Stato.
Ora con il diritto soggettivo
all’istruzione e alla formazione (legge n. 53/2003, articolo 2, comma 1,
lettera c) il rapporto tra istituzione scolastiche autonome (a gestione
pubblica) e libere (a gestione privata) dovrebbe essere regolato dal codice
civile perché si tratta di un negozio giuridico di natura privatistica.
Tuttavia, erogando un servizio pubblico,
una scuola, anche a gestione privata, deve garantire al qualità di tale
servizio, pervenendo almeno ai livelli essenziali della prestazioni.
Che responsabilità ha l’Ente Certificatore
sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni?
Ma, oltre a queste responsabilità, non
esiste altra responsabilità dell’Ente Certificatore? Come è coinvolto tale Ente
nel conseguimento dei risultati? Può un Ente Certificatore restare mero
spettatore: «dichiaro che l’istituzione attua i processi come li ha
descritti!»? Oppure deve anche essere coinvolto nel fatto che i processi
descritti conseguono i risultati attesi così come le procedure li presentano, in quanto l’Ente Certificatore ha
documentato anche il conseguimento di tali risultati con tali processi?
Certificazione di sistema e certificazione
di un «prodotto»
Per rispondere alla domanda: qual è la responsabilità dell’Organismo
Certificatore?, dobbiamo distinguere tra certificazione di sistema e
certificazione di un «prodotto».
La certificazione di sistema ha come oggetto l’applicazione del sistema
medesimo e la responsabilità dell’Organismo Certificatore riguarda tale
applicazione. In altre parole, il Manuale di Qualità indica come funziona il sistema e l’Organismo
Certificatore dichiara che, attraverso verifiche per campionamento, tale
sistema è effettivamente applicato.
I limiti di responsabilità per campionamento sottintendono che “la
visita ispettiva è soggetta a limiti di tempo e tecniche di campionamento.
Conseguentemente i risultati raggiunti saranno basati sulle evidenze oggettive
esaminate in tale sede. Non è garantito, quindi, che l’assenza di commenti in
aree o elementi di sistema debba essere confermata anche durante le prossime
verifiche ispettive” [cfr Rapporti di verifica ispettiva LRQA].
E il conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni? E’
possibile che una scuola certificata non eroghi un servizio che rispetti i
livelli essenziali delle prestazioni?
Teoricamente no, perché tale scuola andrebbe contro le leggi, non
adempirebbe alla normativa cogente, e, quindi, non potrebbe essere certificata.
Pertanto la certificazione di sistema comprende anche la responsabilità
dell’Organismo Certificatoredi
verifica di un sistema capace di conseguire ilivelli essenziali delle prestazioni: parte delle
quali evidenze, che il servizio ha conseguito i risultati, possono essere
incluse nei rapporti di verifica ispettiva.
Resta pertanto insuperabile il fatto che nessun Ente Certificatore può
rilasciare il certificato di qualità ad un organismo che non rispetta la
normativa cogente.
Ma bisogna considerare quanto segue [cfr
Aspetti legali correlati all’attività degli organismi di certificazione]:
“[…] L’organismo di certificazione deve avere competenze e risorse per
analizzare i sistemi qualità per avere la ragionevole fiducia che anche aspetti
cogenti siano stati considerati dall’organizzazione.
L’organismo ha la responsabilità di
verificare che l’organizzazione, attraverso il proprio sistema qualità, abbia
le risorse e le capacità per rispettare le leggi e le norme cogenti dei suoi
prodotti e/o servizi, pur senza per questo assumersi responsabilità, né sulla
valenza della scelta tecnica adottata (responsabilità che rimane a carico
esclusivo dell’azienda), né sulle verifiche specifiche dei requisiti di legge.
[…] considerate la natura e la funzione della certificazione di
qualità, l’organismo di certificazione non deve né può, verificare la
conformità del sistema alle normative cogenti.
Compito dell’Organismo di certificazione è quello di verificare che il
sistema certificato adotti misure finalizzate ad assicurare la conformità
dell’organizzazione certificata alle normative di legge vigenti.
Una conclusione diversa implicherebbe ammettere che gli Organismi di
certificazione si possano sostituire ai competenti organi pubblici
amministrativi ai quali spettano istituzionalmente le funzioni autoritative,
autorizzative, di vigilanza e di controllo, conseguenza questa interdetta dall’ordinamento
giuridico che non riconosce la possibilità che un privato (es. Organismo di
certificazione) agisca utilmente in sostituzione dell’Amministrazione che sia
rimasta inerte, restando la discrezionalità amministrativa di esclusione
pertinenza della stessa P.A. […]”
La certificazione di sistema non ha come
oggetto che tale sistema garantisce determinati «prodotti», nel caso nostro, un
giovane istruito.
Queste certificazioni finora sono state
effettuate per la realizzazione di prodotti fisici e tangibili: un termometro,
una livella, un paio di occhiali.
Se viene certificato un paio di occhiali («prodotto») l’Organismo
Certificatore controlla tutto intero il processo di produzione fino alla
validazione e, in questo modo, garantisce anche il «prodotto»: nel certificare
un «prodotto» l’Organismo Certificatore garantisce anche il risultato perché ne
controlla sia i processi di produzione che il prodotto medesimo e la
validazione di questo.
Conclusione
La certificazione di qualità di
un’istituzione scolastica è, per ora, di sistema, non di prodotto: l’Ente
Certificatore dichiara che il sistema viene applicato così come descritto. Non
sono certificati i risultati che si intende ottenere con tale sistema.
Pertanto la responsabilità di un Ente
Certificatore nella certificazione di sistema riguarda la sola materia relativa
all’effettivo funzionamento del sistema certificato, non i prodotti ottenuti.
Ecco un facsimile di dichiarazione dell’Ente Certificatore (tra […] il
nome dell’Ente Certificatore):
«Limiti di Responsabilità
Nel fornire servizi, informazioni o pareri
né […], né alcuno dei suoi dipendenti, agenti e/o professionisti garantisce
l’esattezza di alcuna informazione, valutazione, verifica, certificazione o
parere fornito. Salvo quanto previsto nel presente documento, né […] né alcuno
dei suoi dipendenti, agenti e/o professionisti (per conto dei quali […] ha
stipulato questa clausola) potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi
perdita, danno o spesa comunque sostenuta da chiunque a seguito di qualsiasi
atto od omissione od errore di qualunque genere comunque causato da […], dai
suoi dipendenti, agenti e/o professionisti a causa di inesattezza di
qualsivoglia natura o comunque causata da qualsiasi informazione, valutazione,
verifica, certificazione o parere fornito in qualsiasi modo da […] o per suo
conto, anche se raffigurato come una inadempienza contrattuale. Tuttavia se una
persona che è parte della convenzione in conformità della quale […] fornisce i
servizi, si avvale dei servizi di […], o fa affidamento sulle informazioni,
valutazioni, verifiche certificazioni o pareri forniti per conto o da […] e
subisce in conseguenza perdita danno o spesa che venga provato esser dovuto a
negligenza, omissione, od errore di […], dei suoi dipendenti, agenti e/o
professionisti a negligente inesattezza di informazione, valutazione, verifica,
certificazione o parere forniti da […] o per suo conto, in tale caso […]
rifonderà tale persona della perdita comprovata nei limiti, e non oltre
dell’ammontare del diritto (se esiste) addebitatogli da […] per quel
particolare servizio, informazione o parere per quella a parte dello o stesso
che ha causato la perdita».
Il primo periodo riguarda una materia che non fa parte della
certificazione.
Il secondo periodo esclude responsabilità al di fuori della convenzione
tra Ente Certificatore e Istituzione scolastica che viene certificata.
Il terzo periodo entra nel merito della responsabilità relativa alla
certificazione.
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