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L’autonomia e la riforma costano

a cura del CNOS-SCUOLA

Giustamente sia il MIUR, sia l’INValSI, che le Norme ISO 9001:2000 e la procedura adottata delle Unità di Apprendimento ci obbligano a rilevare i costi dell’attività scolastica e ad allagare il preventivo al POF per documentare con quali risorse si intende realizzare quanto viene offerto da un’istituzione scolastica: se ormai ogni elemento di un’istituzione scolastica è in evoluzione continua, ciò vale anche per le risorse e i costi: un anno non è più uguale all’altro sia per l’attività scolastica che per i costi.

Ogni organizzazione di insegnamenti, cioè ogni scuola, diviene anche formalmente un’impresa, con un proprio bilancio economico. Ci auguriamo che coloro che spendono il denaro pubblico acquisiscano una mentalità imprenditoriale e non si sentano autorizzato solamente a spendere, ma anche a produrre di più di quanto consumano, perché le risorse sono scarse. Torniamo a ripetere che il pareggio in bilancio è un’operazione matematica, non economica; un’impresa è non profit quando, in presenza di eventuali utili, li investe nelle finalità istituzionali, senza dividerli; è profit se, in presenza di utili, li divide e, quindi, tali utili vengono sottoposti a tassazione per far conseguire ad essi una finalità sociale.

La lettura del decreto legislativo sul primo ciclo nell’ultima versione approvata lascia a bocca amara: è vero che bisogna progettare anche le risorse e gli investimenti ­ non si fanno le nozze con i fichi secchi! ­ ma ci sembra di poter documentare che alcune potenti organizzazioni si siano preoccupate soprattutto dei posti di lavoro e degli investimenti, meno ­ o quasi nulla ­ della professionalità dei docenti e dell’educazione dei ragazzi.

Veniamo al merito della nostra questione e controlliamo analiticamente i singoli ordini e gradi di scuola per ora interessati dal decreto legislativo approvato:

La scuola dell’infanzia

Se non andiamo errati, sembrano le seguenti le nuove possibili fonti di spesa (a regime):

  • l’accesso libero ai bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (articolo 2, comma 1): a causa dell’assistenza specifica della quale hanno bisogno;
  • la personalizzazione delle attività educative (articolo 3, comma 2): allo scopo si prevede ora l’organico di istituto anche per la scuola dell’infanzia (articolo 2, comma 3); non viene disposto per le scuole non statali, ma resta un punto di riferimento, non fosse altro che per la concorrenza che sollecita. La documentazione da produrre (vedi comma 4, articolo 3), come le Unità di Apprendimento e i Piani di Attività educative Personalizzati, mentre permette il trasferimento delle iniziative e la collaborazione sia dentro che fuori della scuola, obbliga ad interventi non più generici ma, appunto, personalizzati, i quali, anche se non sono individualizzati, esigono di seguire i bambini non la mera organizzazione dell’ambiente educativo, purtroppo comandata da una visione comportamentista! Abbiamo individuato una seconda fonte della esigenza di ulteriori risorse anche in personale.
  • Il monte ore curricolare «si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell’infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie» (articolo 3, comma 1): da questo punto di vista non ci dovrebbero essere novità.
  • La novità proviene dal Larsa previsti, all’interno del monte ore curricolare, dalle Indicazioni nazionali (Allegato al decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2): i Larsa, se attivati come laboratori, non permettono di superare il numero di 15; anzi, alcuni Larsa esigono un numero più piccolo di partecipanti: questa può essere un’ulteriore fonte di spesa.

La scuola primaria

In premessa, il discorso della comprensività (comma 6, articolo 4) è un dato scontato per le scuole non statali. Per le varie modalità di organizzazione della scuola primaria rinviamo alle Indicazioni nazionali con i rispettivi allegati (vedi articolo 13).

Proviamo a identificare le possibili fonti di spesa (a regime):

  • l’accesso libero ai bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (articolo 6, comma 2): a causa di interventi specifici dei quali potrebbero avere bisogno;
  • le ore curricolari sono 891 (27 alla settimana per 33 settimane: comma 1, articolo 7): da questo punto di vista, anzi, vi è una diminuzione delle ore curricolari;
  • le ore di Larsa sono 99 (tre alla settimana per 33 settimane: comma 2, articolo 7): da questo punto di vista sembra che si raggiunga il pareggio sulle 30 ore, ma non è così, perché i Larsa, in quanto laboratori, non possono seguire più di 15 alunni alla volta; anzi, in alcuni casi, ancora meno di 15: questa è una fonte di spesa;
  • si ricorda che il tempo eventualmente dedicato alla mensa non comprende l’orario del monte ore curricolare e dei Larsa (comma 3, articolo 7);
  • per lo svolgimento dei Larsa, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, si ricorre ad esperti in possesso dei titoli (comma 4, articolo 7): questa è una ulteriore fonte di spesa;
  • gli esperti, ai quali ricorrere, devono possedere i titoli definiti con decreto del Ministro del MIUR di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (comma 4, articolo 7): questa è una fonte di ricerca di personale professionalmente preparato. Per ora non si potranno non accogliere i diritti acquisiti dagli attuali docenti. Tuttavia non possiamo non prendere in considerazioni le disposizioni ministeriali.
  • L’attivazione della figura del coordinatore/tutor (articolo 7, commi 5 e 6) assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali: ciò significa almeno due cose:
    • che il coordinatore/tutor da 24 ore settimanali può passare a 18 ore settimanali di insegnamento nei primi tre anni;
    • e successivamente gli si dovrà ridurre l’insegnamento e di quanto?
      Ecco allora ancora una fonte di spesa.
  • Il coordinatore/tutor deve essere in possesso di specifica formazione (comma 5, articolo 7).

La scuola secondaria di primo grado

Proviamo a identificare le possibili fonti di spesa (a regime):

  • le ore curricolari sono 891 (27 alla settimana per 33 settimane: comma 1, articolo 10): da questo punto di vista vi è, anzi, una diminuzione delle ore curricolari;
  • le ore di Larsa sono 198 (6 alla settimana per 33 settimane: comma 2, articolo 10): sembra che si raggiunga il pareggio sulle 30 ore, ma non è così, perché i Larsa, in quanto laboratori, non possono seguire più di 15 alunni alla volta; anzi, in alcuni casi, ancora meno di 15: questa è una fonte di spesa;
  • si ricorda che il tempo eventualmente dedicato alla mensa non comprende l’orario del monte ore curricolare e dei Larsa (comma 3, articolo 10);
  • per lo svolgimento dei Larsa, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola secondaria di primo grado, si ricorre ad esperti in possesso dei titoli (comma 4, articolo 7): questa è una fonte di spesa;
  • gli esperti, ai quali ricorrere, devono possedere i titoli definiti con decreto del Ministro del MIUR di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (comma 4, articolo 10): questa è una fonte di ricerca di personale professionalmente preparato. Per ora non si potranno non accogliere i diritti acquisiti dagli attuali docenti. Tuttavia non possiamo non prendere in considerazioni le disposizioni ministeriali.
  • L’attivazione della figura del coordinatore/tutor per l’intera durata del corso (articolo 10, comma 5): ciò può significare che gli si dovranno ridurre le ore di insegnamento? Per il resto ci si comporta come con l’attuale coordinatore di classe (articolo 36 CCNL AGIDAE, Area Terza: servizi direttivi).
  • Il coordinatore/tutor deve essere in possesso di specifica formazione (comma 5, articolo 10). Dovranno essere riviste le classi di concorso.

Conclusione

La situazione è in movimento anche con riferimento alla Sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale: «La distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicché, anche in relazione ad essa, la competenza statale non può esercitarsi altro che con la determinazione dei principî organizzativi che spetta alle Regioni svolgere con una propria disciplina».

E, pertanto, «la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale [viene] meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscano a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche».

Alcune delle problematiche, che emergono dall’autonomia delle scuole e dalla riforma, dovranno essere oggetto immediato di contrattazione collettiva: i ritardi rischiano di creare solamente problemi e contenzioso.

Le istituzioni scolastiche non statali devono salvaguardare la loro «piena libertà», riconosciuta dal comma 4, articolo 33, della Costituzione: questa vale sia di fronte allo Stato persona che di fronte allo Stato apparato (Regioni, Province, Comuni).

L’aumento dei costi, a parità di qualità dell’offerta formativa, diminuisce la possibilità di concorrenza della scuola non statale: ci auguriamo un riconoscimento celere del diritto dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli senza ulteriori aggravi economici. La soluzione esiste già: potenziare lo strumento del sussidio, attivato con il decreto Tremonti-Moratti.

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