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IL COMMERCIO INTERNAZIONALE: UNA SPINTA AL PROCESSO DI UNIFICAZIONE DEL DIRITTO

Di Alberto Frosi

Gli scambi commerciali internazionali possono indubbiamente essere considerati una delle principali occasioni in cui individui appartenenti a culture e tradizioni diverse entravano in contatto tra loro. Se in tempi remoti questi momenti erano più o meno sporadici, oggi tali scambi rappresentano una realtà quotidiana che ha certamente fatto della Lex Mercatoria una tra le prospettive più importanti per lo sviluppo del diritto internazionale privato che tende sempre di più a cercare una maggiore uniformità tra i diversi sistemi legislativi.

L’idea moderna di unificazione del diritto risale alla fine del XIX secolo, quando la maggior parte dei paesi in Europa completava la redazione dei propri codici nazionali, identificando l’autorità statale come unica fonte del diritto. Dinanzi a tanta difformità normativa, divenne necessario trovare una maggiore uniformità, a fronte dell’intensificarsi degli scambi commerciali dovuti in parte anche allo straordinario progresso tecnologico.

Negli anni della Prima Guerra Mondiale nascono le prime iniziative che danno vita a numerose Convenzioni internazionali. Protagoniste sono organizzazioni non governative come l’International Law Association e il Comité Maritime International, oltre ad organizzazioni sorte sotto gli auspici della Società delle Nazioni quali l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, nata nel 1919, e l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto (UNIDROIT) nato nel 1926. Al termine della Seconda Guerra Mondiale il baricentro dell’economia mondiale passa dall’Europa agli Stati Uniti e ciò obbliga a rivedere il processo di unificazione, tenendo presente anche l’esperienza giuridica nordamericana. Gli Stati Uniti, già sul finire dell’800, avevano avviato un processo di unificazione del diritto dei singoli Stati della federazione. Tale processo ottiene particolari risultati soprattutto in materia di scambi commerciali: l’Uniform Commercial Code può essere considerato uno dei maggiori successi.

In Europa, intanto, la spinta all’unificazione del diritto acquista nuovi protagonisti. Se originariamente erano gli Stati gli unici soggetti capaci di produrre e, di conseguenza, di unificare il diritto, la nascita di organismi sopranazionali ha dato origine ad un diritto uniforme. Tale è l’esempio del diritto comunitario che esercita il suo potere attraverso direttive e regolamenti, ma anche della giurisprudenza europea che con la Corte di Giustizia regola le controversie interpretative che possono sorgere tra gli stati membri.

L’ambito contrattuale è quello in cui più chiaramente si evidenzia questo fenomeno. Esso costituisce per sua natura uno strumento per l’esercizio dell’autonomia delle parti che “per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Questo genera nel tempo una serie di forme contrattuali che spesso creavano incertezza sul diritto applicato per la soluzione di controversie con elementi di internazionalità. Alcuni organismi internazionali, allora, hanno elaborato strumenti contrattuali non riconducibili ad alcuno degli ordinamenti giuridici nazionali. I contributi maggiori vengono da organismi quali la Camera di Commercio Internazionale, il già citato Comité Marittime International, le Nazioni Unite e alcune sue agenzie specializzate tra cui l’UNICITRAL, il Consiglio d’Europa.

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