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IL COMMERCIO INTERNAZIONALE: UNA SPINTA AL PROCESSO
DI UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
Di Alberto Frosi
Gli scambi commerciali internazionali possono
indubbiamente essere considerati una delle principali occasioni in cui
individui appartenenti a culture e tradizioni diverse entravano in contatto tra
loro. Se in tempi remoti questi momenti erano più o meno sporadici, oggi tali scambi
rappresentano una realtà quotidiana che ha certamente fatto della Lex
Mercatoria una tra le prospettive più importanti per lo sviluppo del diritto
internazionale privato che tende sempre di più a cercare una maggiore
uniformità tra i diversi sistemi legislativi.
L’idea moderna di unificazione del diritto risale alla
fine del XIX secolo, quando la maggior parte dei paesi in Europa completava la
redazione dei propri codici nazionali, identificando l’autorità statale come
unica fonte del diritto. Dinanzi a tanta difformità normativa, divenne
necessario trovare una maggiore uniformità, a fronte dell’intensificarsi degli
scambi commerciali dovuti in parte anche allo straordinario progresso
tecnologico.
Negli anni della Prima Guerra Mondiale nascono le
prime iniziative che danno vita a numerose Convenzioni internazionali. Protagoniste
sono organizzazioni non governative come l’International Law Association e il
Comité Maritime International, oltre ad organizzazioni sorte sotto gli auspici
della Società delle Nazioni quali l’Organizzazione Mondiale del Lavoro, nata
nel 1919, e l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto (UNIDROIT)
nato nel 1926. Al termine della Seconda Guerra Mondiale il baricentro
dell’economia mondiale passa dall’Europa agli Stati Uniti e ciò obbliga a
rivedere il processo di unificazione, tenendo presente anche l’esperienza
giuridica nordamericana. Gli Stati Uniti, già sul finire dell’800, avevano avviato
un processo di unificazione del diritto dei singoli Stati della federazione.
Tale processo ottiene particolari risultati soprattutto in materia di scambi
commerciali: l’Uniform Commercial Code può essere considerato uno dei maggiori
successi.
In Europa, intanto, la spinta all’unificazione del
diritto acquista nuovi protagonisti. Se originariamente erano gli Stati gli
unici soggetti capaci di produrre e, di conseguenza, di unificare il diritto, la
nascita di organismi sopranazionali ha dato origine ad un diritto uniforme.
Tale è l’esempio del diritto comunitario che esercita il suo potere attraverso
direttive e regolamenti, ma anche della giurisprudenza europea che con la Corte
di Giustizia regola le controversie interpretative che possono sorgere tra gli
stati membri.
L’ambito contrattuale è quello in cui più chiaramente
si evidenzia questo fenomeno. Esso costituisce per sua natura uno strumento per
l’esercizio dell’autonomia delle parti che “per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Questo genera nel
tempo una serie di forme contrattuali che spesso creavano incertezza sul
diritto applicato per la soluzione di controversie con elementi di
internazionalità. Alcuni organismi internazionali, allora, hanno elaborato
strumenti contrattuali non riconducibili ad alcuno degli ordinamenti giuridici
nazionali. I contributi maggiori vengono da organismi quali la Camera di
Commercio Internazionale, il già citato Comité Marittime International, le
Nazioni Unite e alcune sue agenzie specializzate tra cui l’UNICITRAL, il
Consiglio d’Europa.
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