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Wto, le controversie non sono guerre
Dario
Ciccarelli
La notizia è di questi giorni. Il
collegio arbitrale insediato presso l’Organizzazione Mondiale del
Commercio (Wto) ha autorizzato l’Unione Europea ed altri Paesi ad
adottare un livello di sanzioni economiche (sostanzialmente dazi) nei confronti
di alcune produzioni provenienti dagli Stati Uniti. La decisione costituisce
l’ultimo stadio di una controversia originata dalla presunta
illegittimità di una norma varata nel 2000 dal Congresso degli Stati Uniti
d’America (cosiddetto Emendamento Byrd). L’organo competente
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio già nel gennaio 2003
aveva riconosciuto la fondatezza delle ragioni addotte dall’UE e dagli
altri Stati, giudicando incompatibile con gli Accordi Wto (interessante no? Una
legge nazionale diventa illegittima se incompatibile con gli Accordi Wto) il
sostegno alle imprese nazionali che l’emendamento Byrd consentiva.
Poiché gli Stati Uniti hanno successivamente manca to di adeguare la
normativa interna alle prescrizioni Wto, la decisione dello scorso 31 agosto ha
l’importante funzione di disciplinare il modo in cui l’Unione
Europea e gli altri Paesi coinvolti potranno far valere le proprie ragioni
attraverso l’adozione di contromisure economiche.
Nel leggere i commenti a questa notizia, come pure ad altri analoghi casi
relativi a controversie commerciali insorte presso l’Organizzazione
mondiale del Commercio tra alcuni dei centoquarantasette Stati Membri, ho
notato come venga spesso utilizzata la parola “guerra” (per
esempio: “guerra delle banane”, “guerra
dell’acciaio”). Espressione impropria nel contesto Wto, e tanto
più grave e fuorviante se riferita a questo momento storico.
La sottoscrizione degli accordi Wto implica, infatti, per ciascuno dei centoquarantasette
Stati che hanno deciso di aderirvi, la partecipazione ad un gioco. Il gioco qui
si chiama commercio e le sue regole sono quelle dettate negli accordi Wto, a
cui le normative nazionali hanno l’obbligo di conformarsi (lo stesso
processo, ricordiamolo, si è realizzato con l’unificazione del
mercato europeo). Può accadere, ed accade, che un Paese sostenga la
difformità di una certa normativa di un altro Paese rispetto alle regole
Wto. In questi casi, gli stessi accordi prevedono una complessa e rigorosa
procedura che dapprima consente la valutazione del caso da parte di un organo
terzo ed autonomo e, successivamente, nel caso in cui lo Stato condannato
manchi di dare esecuzione alla sentenza, disciplina (e siamo alla decisione del
31 agosto) il modo attraverso il quale le parti danneggiate possono adottare
ritorsioni e quindi ottenere giustizia.
Ebbene, non c’è proprio nulla in tutto questo che richiami le
dinamiche della guerra. La guerra non conosce regole. In guerra ciascuno dei
contendenti persegue l’eliminazione definitiva dell’altro e
l’antago nismo riguarda tutte le dimensioni della relazione tra i
guerreggianti.
La controversia Wto, viceversa, propone semmai le dinamiche di una gara
sportiva, un gioco appunto. Viene da pensare alle gare olimpiche, per
l’ordine in cui i giochi si svolgono, per la diversità dei colori,
delle razze, delle lingue, per il fatto che l’altro è non un
nemico ma un avversario. Si gareggia con l’altro ed è necessario
che l’altro ci sia perché la gara continui. Un arbitro, che
entrambi i contendenti rispettano, controlla, nello sport come nelle
controversie commerciali, che la gara sia leale. La controversia Wto è
un aspetto sano, civile, ordinato, corretto, della competizione ed il
“cum-petere”, il “cercare insieme”, è parte
essenziale di ogni gioco. Lo svolgimento di una controversia Wto è un
processo molto bello, che si nutre del contributo dei più grandi
giuristi del pianeta, che porta ad affinare pensieri ed arg omenti, ad
ascoltare le ragioni dell’altro e a cercare di superarle con ragioni
più forti. I toni del confronto sono peraltro sempre molto pacati e
cordiali, talora amichevoli. I giudici Wto non guardano le firme in calce ai
documenti, ma ne analizzano rigorosamente i contenuti. All’Organizzazione
mondiale del commercio può certamente accadere, ed accade, che due Paesi
che si confrontano in una sala in una controversia, presentino, nello stesso
istante, in un’altra sala e su un’altra questione, una posizione
congiunta.
Anche l’autorizzazione - come nel caso della decisione del 31 agosto 2004
— all’adozione di ritorsioni “unilaterali” è un
momento di grande civiltà: la pronuncia del collegio arbitrale rende,
infatti, anche quelle contromisure, solo apparentemente “unilaterali”,
parte di un gioco comune. Si deve anzi aggiungere che quelle misure
“punitive” sono possibili proprio perché una soli da
relazione tra i concorrenti persiste, certamente sopravvivendo alla
controversia, e su quella relazione si può intervenire, costruendovici
sopra un atto di giustizia. Dopo la decisione del 31 agosto 2004 l’Unione
Europea, se lo deciderà, potrà dunque far valere le proprie
ragioni imponendo dazi aggiuntivi alle imprese Usa. E tuttavia il modo, il
tempo, la misura in cui ciò dovrà avvenire è stato
regolato, giuridicizzato, ricoperto dell’elegante e rassicurante veste
del diritto
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