Commercio universale
Dario Ciccarelli
La progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali sta comportando
una rivisitazione degli assetti istituzionali che supera la nozione usualmente
intesa di “diritto commerciale” e si estende ad ogni area
della regolazione sociale.
Il problema si lega alla necessità di accantonare l’approccio
dettato dall’intellettualismo astraente, alimentato dalla percezione
panlegalista promossa dagli Stati nazionali, per aderire ad una contemplazione
intellettualmente neutrale della realtà fattuale nella quale oggi,
e domani, nessun “potere” potrà credibilmente sovrapporsi
alla “forza” degli scambi commerciali. Ad un diritto fondato
sull’astrazione legalista, che guarda alla Realtà e “decide”
di scomporla in settori, tendono a subentrare, attraverso la governance
del commercio mondiale, forme di regolazione più delicate e raffinate,
fondate su visioni multiple, su esperienze policrome, su orizzonti asimmetrici.
La Governance del commercio mondiale non riconosce rilevanza, né
senso alcuno, ad una ripartizione del diritto che distingua tra diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale,
diritto commerciale e quant’altro (diritto assicurativo, diritto
bancario, diritto fallimentare, etc.). La rotta è il commercio;
gli ostacoli, di qualunque natura essi siano, tendono all’autorimozione.
Basta, d’altra parte, esplorare con attenzione i nostri stessi,
quotidiani comportamenti: per compiere una transazione commerciale di
contenuto significativo, dobbiamo poterci fidare del venditore, dobbiamo
confidare in una consegna tempestiva, dobbiamo poter contare su un sistema
efficace di risoluzione di una eventuale controversia (cosa succede se
l’oggetto dell’acquisto si presenta difettoso?), dobbiamo
essere convinti che, in caso di fallimento del venditore, l’oggetto
dell’acquisto non rientri nel patrimonio fallimentare, dobbiamo
aver fiducia che l’oggetto dell’acquisto sia conforme a criteri
di sicurezza, di salute, e che non provenga da operazioni illecite. Facendo
un passo indietro, ci accorgeremo che l’intero sistema di regole
che presiede alla costituzione e al funzionamento dell’azienda venditrice
(normativa fiscale e ambientale, diritto del lavoro, diritto societario,
urbanistica, trasporti, credito, orari di apertura e di chiusura, etc.)
sarà tale da consentire o piuttosto ostacolare il compimento, efficace
e fluido, di quella singola transazione “commerciale”.
Si tratta di un ribaltamento assoluto di prospettiva: dal processo deduttivo
proprio della Legge (lo Stato pone le regole in astratto e in generale,
dopodiché si assume che i singoli comportamenti concreti si pongano
all’interno di quella cornice), si trascorre al processo induttivo
del Commercio (le esigenze incardinate nella singola transazione commerciale
ispirano e definiscono l’intelaiatura complessiva del sistema).
Il risultato planetario cui si tende è il ritorno alla relazionalità
planetaria. L’interdipendenza universale profetizzata da Adam Smith
e da Ricardo recupera insieme pace, benessere, tradizione.
Se la costruzione del mercato europeo, nel mettere in relazione popoli
poco prima guerreggianti, ha garantito la realizzazione concreta di un’atmosfera
di pace (art. 11 Costituzione italiana), lo stesso sta accadrà
attraverso la libera progressiva estensione mondiale delle relazioni di
scambio.
Questa premessa è indispensabile per comprendere o per descrivere
come le forme del mercato, da sempre, piaccia o no, determinino le forme
del diritto, delle Istituzioni e della società.
Per esprimere questa realtà, si suole fare riferimento alla felice
espressione “Lex Mercatoria”, con la quale s’indica
la vicenda universale per effetto della quale lo Stato moderno perde la
sua centralità, assunta invece dall'uomo-imprenditore, la cui vita
si svolge attraverso un coacervo di libere transazioni in cui la ingombrante
presenza di un’Autorità formalmente sovraordinata viene a
sfumare in favore di una più complessa, ma anche più efficace,
leggera e gradevole, necessità condivisa di libertà e di
fiducia. La voglia di tutti di giocare sarà la garanzia più
forte del rispetto delle regole del gioco.
La progressiva costruzione di questo nuovo scenario richiederà,
come si è detto, non forti Stati, ma forti Istituzioni. Non autorità
ma autorevolezza. Non legge ma diritto. Non comandi ma segnali. La capacità
di astrarre dalle astrazioni legaliste, incardinate nelle menti e nell’esperienza
di tanti, sarà decisiva perché felici – ancorché
mutevoli - approdi siano presto conseguiti.
Verso tali presenze istituzionali potrà utilmente appuntarsi la
nostra attenzione, nella consapevolezza che presto anche la nominalistica
tradizionale ancora imperniata sulle “sovranità nazionali”
formalmente costituite, dovrà cedere il passo al sontuoso incedere
delle dinamiche reali, fondate sulle joint venture, sugli investimenti,
sulla logistica, sull’e-commerce, sulle “ndicazioni geografiche”,
e quindi su quei luoghi (Wto, Uncitral, Unidroit, Wipo) in cui si disegna
un nuovo pentagramma dettato dalle nuove melodie. Le regole del commercio
mondiale emergono libere dalle voci e dai colori della piazza; per le
acrobazie ingegneristiche da laboratorio non c’è più
spazio. Il popolo si serve dunque del mercato per affermare definitivamente
la propria supremazia (democrazia).
Piuttosto che tentare quindi una improbabile esposizione manualistica
di diritto commerciale mondiale, appare qui preferibile operare una sintetica
scorsa delle sedi istituzionali entro cui si lavora ai nuovi processi
di regolazione, nell’auspicio che ne scaturiscano ulteriori approfondimenti,
volti ad esplorare la matrice e l’impatto, entrambi multidimensionali
e mutlidisciplinari, che dal funzionamento di questi Organismi scaturisce
sull’assetto delle nostre comunità politiche, civili ed imprenditoriali.
World Trade Organization (www.wto.org)
- sede Ginevra:
L’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization
- WTO) tratta delle regole del commercio internazionale. Il cuore del
WTO è costituito dagli Accordi (Agreements), negoziati e siglati
dai rappresentanti dei governi delle nazioni partecipanti. La mission
del Wto è favorire i commerci, progressivamente riducendo o eliminando
tutti i tipi di barriere che ne ostacolano il flusso.
I lavori del Wto si articolano in Round negoziali, i quali si avviano
per effetto della definizione di un’agenda negoziale nella quale
si fissano obiettivi, modalità e tempi del processo.
Gran parte degli accordi WTO sono il risultato dell’Uruguay Round
(1986–94) e sono stati siglati in occasione della Conferenza ministeriale
di Marrakesh nell’Aprile 1994. Si contano circa 60 Accordi e Decisioni.
Il Round negoziale attualmente in corso è stato lanciato in occasione
della IV Conferenza Ministeriale di Doha, nel novembre 2001.
Tendenzialmente trascurata è però la rilevanza del Wto
come Organizzazione stabile, come sede istituzionale di regolazione. Gli
Agreeement Wto, corroborati da un efficace meccanismo di risoluzione delle
controversie (Dispute Settlement Body), pongono vincoli giuridici precisi
e disegnano, già oggi, uno scenario dinamico (Rounds) entro il
quale il diritto si fonde con il commercio, essendo l’uno necessario
all’altro.
UNCITRAL (www.uncitral.org):
La Commissione sul Diritto commerciale internazionale delle Nazioni
Unite (UNCITRAL – sede Vienna) costituisce il principale organismo
legale delle Nazioni Unite nel campo del diritto commerciale. UNCITRAL
fu istituito dall’Assemblea Generale allo scopo di procedere alla
ulteriore progressiva armonizzazione del diritto commerciale internazionale
attraverso:
- Il coordinamento del lavoro delle organizzazioni attive in questo
ambito ed incoraggiando la cooperazione tra di esse;
- Promuovendo una maggiore partecipazione alle convenzioni internazionali
esistenti ed una maggiore condivisione dei modelli giuridici;
- Preparando o promuovendo l’adozione di nuove convenzioni internazionali,
e promuovendo la codificazione e una maggiore accettazione degli “international
trade terms”, in collaborazione talora con altre Organizzazioni;
- Promuovendo modi e strumenti per assicurare interpretazioni ed applicazioni
uniformi delle convenzioni internazionali ed un diritto commerciale
internazionale.;
- Raccogliendo e divulgando informazioni sulle normative nazionali e
sugli sviluppi più recenti,nel campo del diritto commerciale;
- Coltivando una ravvicinata collaborazione con l’Unctad (United
Nations Conference on Trade and Development);
- Coltivando costanti contatti con altri organi delle Nazioni Unite
United Nations organs ed agenzie specializzate nel campo del diritto
commerciale.
UNIDROIT (www.unidroit.:
Finalità
L’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto
privato(UNIDROIT) è un’organizzazione intergovernativa indipendente
con sede in Roma, il cui scopo è quello di studiare le opportunità
ed i metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto privato,
ed in particolare il diritto commerciale, tra Stati e gruppi di Stati.
Origini
L’Istituto fu creato nel 1926 come organo ausiliario della Società
delle Nazioni e successivamente, nel 1940, fu ricostituito sulla base
di un accordo multilaterale che è a tutt’oggi lo Statuto
organico dell’UNIDROIT.
Composizione
Sono membri dell’UNIDROIT gli Stati che hanno aderito al suo Statuto
organico. L’UNIDROIT conta, tra i suoi membri Stati appartenenti
ai cinque continenti, rappresentativi dei diversi sistemi giuridici, economici
e politici esistenti e delle più diverse tradizioni culturali.
I seguenti 59 Stati hanno finora aderito all’UNIDROIT: Argentina,
Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile,
Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Federazione
di Russia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Iran,
Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Messico, Nicaragua,
Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Paraguay, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, San Marino,
Santa Sede, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti
d’America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria,
Uruguay, Venezuela.
Finanziamento
L’Istituto è finanziato da un contributo annuale del Governo
italiano e da contributi annuali, fissati dall’Assemblea Generale,
degli altri Stati membri.
Structure
L’UNIDROIT è un’organizzazione internazionale a struttura
tripartita composta dall’Assemblea generale, dal Consiglio di direzione
e dal Segretariato.
Politica legislativa
- Natura degli strumenti elaborati dall’UNIDROIT
Lo scopo statutario dell’UNIDROIT è quello di preparare
regole moderne e quando sia opportuno armonizzate di diritto privato
inteso in senso lato. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà
di delimitare precisamente il campo, accade che in alcune circostanze
si assista ad una occasionale invasione di campo nel settore del diritto
pubblico. Inoltre le norme elaborate dall’UNIDROIT concernono
normalmente il diritto privato sostanziale e solo incidentalmente
contengono disposizioni riguardanti i conflitti di leggi.
- Preferenza dell’UNIDROIT per l’approccio tecnico all’armonizzazione
o unificazione
La posizione indipendente dell’UNIDROIT tra le varie organizzazioni
internazionali ha consentito ad esso di divenire un foro particolarmente
idoneo al trattamento degli aspetti più tecnico-giuridici che
politici dell’armonizzazione o dell’unificazione del diritto.
- Fattori determinanti la scelta dei soggetti affrontati
Le innovazioni tecnologiche o commerciali esigono nuove soluzioni
e, quando le relative operazioni sono per loro intrinseca natura di
carattere internazionale, appare opportuno che le soluzioni da adottare
siano armonizzate e generalmente accettabili. In principio la scelta
di un soggetto da armonizzare dipende in larga misura dalla disponibilità
degli Stati a modificare la loro legislazione interna in favore di
una nuova regolamentazione da approvarsi a livello internazionale.
Questo può essere considerato il fattore essenziale, ma altre
considerazioni di natura giuridica e socio-economica devono essere
attentamente esaminate per valutare l’opportunità di
ricorrere ad una armonizzazione del diritto sia questa limitata ad
operazioni o situazioni transnazionali o anche puramente nazionali.
- Fattori determinanti la scelta dello strumento da elaborare
Tenuto conto della natura di organizzazione intergovernativa dell’UNIDROIT
gli strumenti da esso elaborati assumono tradizionalmente la forma
di convenzione internazionale la cui approvazione da parte
di uno Stato, secondo le procedure costituzionali in esso in vigore,
la rende obbligatoria in quello Stato. Tuttavia, il fatto che i Governi
tendano a concedere uno spazio marginale alla messa in opera degli
strumenti internazionali e le difficoltà che si sono incontrate
nelle organizzazioni internazionali per giungere ad accordi su temi
di più ampio respiro o fortemente innovativi rispetto alle
legislazioni nazionali, ha comportato il ricorso ad altri strumenti
non vincolanti. Si tratta della legge modello che gli Stati
possono prendere in considerazione in occasione dell’elaborazione
delle rispettive legislazioni nazionali nella materia oggetto della
stessa o, ancora, dei principi generali destinati direttamente
ai giudici, agli arbitri, agli operatori e anche al legislatore nazionale,
tutti liberi di utilizzarli e la cui forza sta nella loro intrinseca
capacità persuasiva. Altro strumento alternativo ai precedenti
è la guida giuridica cui si è fatto ricorso specie
quando si è trattato di regolare nuove tecniche commerciali,
la cui elaborazione è stata concepita per aiutare i professionisti
del settore specie in quei paesi dove queste nuove tecniche sono ancora
poco conosciute e praticate.
World Intellectual Property Organization (www.wipo.org):
L’Organizzazione mondiale per la Proprietà intellettuale
è un’organizzazione internazionale dedicata alla promozione
dell’uso e della protezione delle opere d’ingegno (“human
spirit”). Queste opere stanno espandendo i limiti della scienza
e della tecnologia ed arricchendo il mondo delle arti. Attraverso il suo
lavoro, la WIPO svolge un ruolo importante nel migliorare la qualità
della vita e nell’incrementare il livello di benessere delle nazioni.
La WIPO – con sede a Ginevra – è una delle 16 agenzie
specializzate delle Nazioni Unite. Essa amministra 23 trattati internazionali
riguardanti diversi aspetti della protezione della proprietà intellettuale.
L’Organizzazione comprende 179 paesi membri.
Tra i riconoscimenti giuridici della Wipo possono utilmente menzionarsi
le indicazioni geografiche, i brevetti, i marchi, il design industriale,
, il copyright.
Un’indicazione geografica è un segno usato su beni che hanno
una specifica origine geografica e possiedono qualità o una reputazione
dovuta al luogo d’origine. Più comunemente, un’indicazione
geografica consiste del nome del luogo di origine dei beni. La questione,
dibattuta nel Round Wto in corso (Doha Round), inerente il grado e le
modalità di protezione giuridica delle indicazioni geografiche,
esprime la rilevanza di una questione che è epocale. Probabilmente
quando saranno sciolti questi nodi, i case law in materia di indicazioni
geografiche ospiteranno contese tra Istituzioni (già oggi, ad es.,
la Regione Friuli si costituisce in giudizio a difesa del Tocai) in quanto
custodi non di un segno commerciale ma delle proprie stesse storia ed
identità (Campi Mercato[1]).
Sotto il profilo della disciplina positiva, i riferimenti in quest’area
oggi sono costituiti dall’Accordo Wto in materia di proprietà
intellettuale (Trips, artt. 22-23), dall’art. IX Gatt (marchi di
origine), dal Reg. CE 2081/92 nell’UE e, negli Usa, dall’”US
Certification Registration Mark”571.798. Una disciplina generale
fondata sull’”inganno” del consumatore è quella
connessa alla protezione dalla comunicazione ingannevole, alla quale le
altre discipline sull’origine geografica potrebbero forse nei prossimi
decenni tendere.
Leggendo in prospettiva, è possibile associare una rilevanza epocale
alla questione ancora giovanissima della protezione giuridica delle Indicazioni
geografiche, nella misura in cui queste conferiscono il nome al Luogo
che si fa imprenditore.
L’indicazione geografica mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelletto
sezionatore.
La mappa delle Indicazioni geografiche disegna infatti la geografia delle
storie. Attraverso l’Indicazione geografica il punto (“segno”)
diventa linea infinita, l’identità si fà marchio,
la cultura si fà processo dinamico e relazionale, il passato si
fà futuro, il diritto si fà commercio, il mercato (inteso
come luogo) si fà esso stesso impresa e l’impresa diventa
Nome. L’indicazione geografica diventa dunque categoria interpretativa
dei processi istituzionali e commerciali allo stesso tempo: il federalismo
delle comunità si disegna attraverso questa nuova mappa, delle
storie riconoscibili che si “indicano”, si relazionano e si
scambiano. Il mercato e l’impresa recuperano attraverso le indicazioni
geografiche quell’anima che l’ideologia le aveva temporaneamente
sottratto.
“Trade Traditions” (Scambio delle tradizioni) è l’esortazione
Vitale che vi si accompagna.
Un brevetto è un diritto esclusivo derivante da un’ invenzione,
la quale consiste di un prodotto o di un processo che fornisce
un nuovo modo di realizzare qualcosa, oppure offre una nuove soluzione
tecnica ad un problema..
Un brevetto garantisce protezione al titolare del brevetto.
Un marchio (trademark) è un segno distintivo, che identifica certi
beni o servizi, in quanto da una certa persona o impresa. La sua origine
risale ai tempi antichi, quando gli artigiani usavano riprodurre le loro
firme (o “marchi”) sui loro prodotti artistici o sui loro
utensili. Nel corso degli anni l’evoluzione dei marchi ha generato
l’attuale sistema della registrazione e della protezione dei marchi.
Il sistema aiuta i consumatori ad identificare e acquistare un prodotto
o servizio sulla base della sua natura e qualità, indicata da quell’unico
marchio.
Il design industriale è l’aspetto ornamentale ed estetico
di un bene. Per poter godere di protezione giuridica, il design industriale
deve richiamarsi allo sguardo. Ciò implica che il design industriale
ha anzitutto natura estetica, e non protegge nessun elemento tecnico.
Il Copyright è un termine legale che descrive i diritti riconosciuti
ai creatori per le loro opere letterarie ed artistiche.
[1]Ciccarelli D. – “Bioarchitettura istituzionale
– La via del Tradere”, 2002, Giannini ed., Napoli. |