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Commercio universale

Dario Ciccarelli

La progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali sta comportando una rivisitazione degli assetti istituzionali che supera la nozione usualmente intesa di “diritto commerciale” e si estende ad ogni area della regolazione sociale.

Il problema si lega alla necessità di accantonare l’approccio dettato dall’intellettualismo astraente, alimentato dalla percezione panlegalista promossa dagli Stati nazionali, per aderire ad una contemplazione intellettualmente neutrale della realtà fattuale nella quale oggi, e domani, nessun “potere” potrà credibilmente sovrapporsi alla “forza” degli scambi commerciali. Ad un diritto fondato sull’astrazione legalista, che guarda alla Realtà e “decide” di scomporla in settori, tendono a subentrare, attraverso la governance del commercio mondiale, forme di regolazione più delicate e raffinate, fondate su visioni multiple, su esperienze policrome, su orizzonti asimmetrici.

La Governance del commercio mondiale non riconosce rilevanza, né senso alcuno, ad una ripartizione del diritto che distingua tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto commerciale e quant’altro (diritto assicurativo, diritto bancario, diritto fallimentare, etc.). La rotta è il commercio; gli ostacoli, di qualunque natura essi siano, tendono all’autorimozione.

Basta, d’altra parte, esplorare con attenzione i nostri stessi, quotidiani comportamenti: per compiere una transazione commerciale di contenuto significativo, dobbiamo poterci fidare del venditore, dobbiamo confidare in una consegna tempestiva, dobbiamo poter contare su un sistema efficace di risoluzione di una eventuale controversia (cosa succede se l’oggetto dell’acquisto si presenta difettoso?), dobbiamo essere convinti che, in caso di fallimento del venditore, l’oggetto dell’acquisto non rientri nel patrimonio fallimentare, dobbiamo aver fiducia che l’oggetto dell’acquisto sia conforme a criteri di sicurezza, di salute, e che non provenga da operazioni illecite. Facendo un passo indietro, ci accorgeremo che l’intero sistema di regole che presiede alla costituzione e al funzionamento dell’azienda venditrice (normativa fiscale e ambientale, diritto del lavoro, diritto societario, urbanistica, trasporti, credito, orari di apertura e di chiusura, etc.) sarà tale da consentire o piuttosto ostacolare il compimento, efficace e fluido, di quella singola transazione “commerciale”.

Si tratta di un ribaltamento assoluto di prospettiva: dal processo deduttivo proprio della Legge (lo Stato pone le regole in astratto e in generale, dopodiché si assume che i singoli comportamenti concreti si pongano all’interno di quella cornice), si trascorre al processo induttivo del Commercio (le esigenze incardinate nella singola transazione commerciale ispirano e definiscono l’intelaiatura complessiva del sistema).

Il risultato planetario cui si tende è il ritorno alla relazionalità planetaria. L’interdipendenza universale profetizzata da Adam Smith e da Ricardo recupera insieme pace, benessere, tradizione.

Se la costruzione del mercato europeo, nel mettere in relazione popoli poco prima guerreggianti, ha garantito la realizzazione concreta di un’atmosfera di pace (art. 11 Costituzione italiana), lo stesso sta accadrà attraverso la libera progressiva estensione mondiale delle relazioni di scambio.

Questa premessa è indispensabile per comprendere o per descrivere come le forme del mercato, da sempre, piaccia o no, determinino le forme del diritto, delle Istituzioni e della società.

Per esprimere questa realtà, si suole fare riferimento alla felice espressione “Lex Mercatoria”, con la quale s’indica la vicenda universale per effetto della quale lo Stato moderno perde la sua centralità, assunta invece dall'uomo-imprenditore, la cui vita si svolge attraverso un coacervo di libere transazioni in cui la ingombrante presenza di un’Autorità formalmente sovraordinata viene a sfumare in favore di una più complessa, ma anche più efficace, leggera e gradevole, necessità condivisa di libertà e di fiducia. La voglia di tutti di giocare sarà la garanzia più forte del rispetto delle regole del gioco.

La progressiva costruzione di questo nuovo scenario richiederà, come si è detto, non forti Stati, ma forti Istituzioni. Non autorità ma autorevolezza. Non legge ma diritto. Non comandi ma segnali. La capacità di astrarre dalle astrazioni legaliste, incardinate nelle menti e nell’esperienza di tanti, sarà decisiva perché felici – ancorché mutevoli - approdi siano presto conseguiti.

Verso tali presenze istituzionali potrà utilmente appuntarsi la nostra attenzione, nella consapevolezza che presto anche la nominalistica tradizionale ancora imperniata sulle “sovranità nazionali” formalmente costituite, dovrà cedere il passo al sontuoso incedere delle dinamiche reali, fondate sulle joint venture, sugli investimenti, sulla logistica, sull’e-commerce, sulle “ndicazioni geografiche”, e quindi su quei luoghi (Wto, Uncitral, Unidroit, Wipo) in cui si disegna un nuovo pentagramma dettato dalle nuove melodie. Le regole del commercio mondiale emergono libere dalle voci e dai colori della piazza; per le acrobazie ingegneristiche da laboratorio non c’è più spazio. Il popolo si serve dunque del mercato per affermare definitivamente la propria supremazia (democrazia).

Piuttosto che tentare quindi una improbabile esposizione manualistica di diritto commerciale mondiale, appare qui preferibile operare una sintetica scorsa delle sedi istituzionali entro cui si lavora ai nuovi processi di regolazione, nell’auspicio che ne scaturiscano ulteriori approfondimenti, volti ad esplorare la matrice e l’impatto, entrambi multidimensionali e mutlidisciplinari, che dal funzionamento di questi Organismi scaturisce sull’assetto delle nostre comunità politiche, civili ed imprenditoriali.

World Trade Organization (www.wto.org) - sede Ginevra:

L’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization - WTO) tratta delle regole del commercio internazionale. Il cuore del WTO è costituito dagli Accordi (Agreements), negoziati e siglati dai rappresentanti dei governi delle nazioni partecipanti. La mission del Wto è favorire i commerci, progressivamente riducendo o eliminando tutti i tipi di barriere che ne ostacolano il flusso.

I lavori del Wto si articolano in Round negoziali, i quali si avviano per effetto della definizione di un’agenda negoziale nella quale si fissano obiettivi, modalità e tempi del processo.

Gran parte degli accordi WTO sono il risultato dell’Uruguay Round (1986–94) e sono stati siglati in occasione della Conferenza ministeriale di Marrakesh nell’Aprile 1994. Si contano circa 60 Accordi e Decisioni.

Il Round negoziale attualmente in corso è stato lanciato in occasione della IV Conferenza Ministeriale di Doha, nel novembre 2001.

Tendenzialmente trascurata è però la rilevanza del Wto come Organizzazione stabile, come sede istituzionale di regolazione. Gli Agreeement Wto, corroborati da un efficace meccanismo di risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Body), pongono vincoli giuridici precisi e disegnano, già oggi, uno scenario dinamico (Rounds) entro il quale il diritto si fonde con il commercio, essendo l’uno necessario all’altro.

UNCITRAL (www.uncitral.org):

La Commissione sul Diritto commerciale internazionale delle Nazioni Unite (UNCITRAL – sede Vienna) costituisce il principale organismo legale delle Nazioni Unite nel campo del diritto commerciale. UNCITRAL fu istituito dall’Assemblea Generale allo scopo di procedere alla ulteriore progressiva armonizzazione del diritto commerciale internazionale attraverso:

  1. Il coordinamento del lavoro delle organizzazioni attive in questo ambito ed incoraggiando la cooperazione tra di esse;
  2. Promuovendo una maggiore partecipazione alle convenzioni internazionali esistenti ed una maggiore condivisione dei modelli giuridici;
  3. Preparando o promuovendo l’adozione di nuove convenzioni internazionali, e promuovendo la codificazione e una maggiore accettazione degli “international trade terms”, in collaborazione talora con altre Organizzazioni;
  4. Promuovendo modi e strumenti per assicurare interpretazioni ed applicazioni uniformi delle convenzioni internazionali ed un diritto commerciale internazionale.;
  5. Raccogliendo e divulgando informazioni sulle normative nazionali e sugli sviluppi più recenti,nel campo del diritto commerciale;
  6. Coltivando una ravvicinata collaborazione con l’Unctad (United Nations Conference on Trade and Development);
  7. Coltivando costanti contatti con altri organi delle Nazioni Unite United Nations organs ed agenzie specializzate nel campo del diritto commerciale.

UNIDROIT (www.unidroit.:

Finalità

L’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato(UNIDROIT) è un’organizzazione intergovernativa indipendente con sede in Roma, il cui scopo è quello di studiare le opportunità ed i metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto privato, ed in particolare il diritto commerciale, tra Stati e gruppi di Stati.

Origini

L’Istituto fu creato nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni e successivamente, nel 1940, fu ricostituito sulla base di un accordo multilaterale che è a tutt’oggi lo Statuto organico dell’UNIDROIT.

Composizione

Sono membri dell’UNIDROIT gli Stati che hanno aderito al suo Statuto organico. L’UNIDROIT conta, tra i suoi membri Stati appartenenti ai cinque continenti, rappresentativi dei diversi sistemi giuridici, economici e politici esistenti e delle più diverse tradizioni culturali.

I seguenti 59 Stati hanno finora aderito all’UNIDROIT: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Cuba, Danimarca, Egitto, Estonia, Federazione di Russia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Iran, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Messico, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, San Marino, Santa Sede, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

Finanziamento

L’Istituto è finanziato da un contributo annuale del Governo italiano e da contributi annuali, fissati dall’Assemblea Generale, degli altri Stati membri.

Structure

L’UNIDROIT è un’organizzazione internazionale a struttura tripartita composta dall’Assemblea generale, dal Consiglio di direzione e dal Segretariato.

Politica legislativa

  • Natura degli strumenti elaborati dall’UNIDROIT

    Lo scopo statutario dell’UNIDROIT è quello di preparare regole moderne e quando sia opportuno armonizzate di diritto privato inteso in senso lato. Tuttavia, tenendo conto delle difficoltà di delimitare precisamente il campo, accade che in alcune circostanze si assista ad una occasionale invasione di campo nel settore del diritto pubblico. Inoltre le norme elaborate dall’UNIDROIT concernono normalmente il diritto privato sostanziale e solo incidentalmente contengono disposizioni riguardanti i conflitti di leggi.

  • Preferenza dell’UNIDROIT per l’approccio tecnico all’armonizzazione o unificazione

    La posizione indipendente dell’UNIDROIT tra le varie organizzazioni internazionali ha consentito ad esso di divenire un foro particolarmente idoneo al trattamento degli aspetti più tecnico-giuridici che politici dell’armonizzazione o dell’unificazione del diritto.

  • Fattori determinanti la scelta dei soggetti affrontati

    Le innovazioni tecnologiche o commerciali esigono nuove soluzioni e, quando le relative operazioni sono per loro intrinseca natura di carattere internazionale, appare opportuno che le soluzioni da adottare siano armonizzate e generalmente accettabili. In principio la scelta di un soggetto da armonizzare dipende in larga misura dalla disponibilità degli Stati a modificare la loro legislazione interna in favore di una nuova regolamentazione da approvarsi a livello internazionale. Questo può essere considerato il fattore essenziale, ma altre considerazioni di natura giuridica e socio-economica devono essere attentamente esaminate per valutare l’opportunità di ricorrere ad una armonizzazione del diritto sia questa limitata ad operazioni o situazioni transnazionali o anche puramente nazionali.

  • Fattori determinanti la scelta dello strumento da elaborare

    Tenuto conto della natura di organizzazione intergovernativa dell’UNIDROIT gli strumenti da esso elaborati assumono tradizionalmente la forma di convenzione internazionale la cui approvazione da parte di uno Stato, secondo le procedure costituzionali in esso in vigore, la rende obbligatoria in quello Stato. Tuttavia, il fatto che i Governi tendano a concedere uno spazio marginale alla messa in opera degli strumenti internazionali e le difficoltà che si sono incontrate nelle organizzazioni internazionali per giungere ad accordi su temi di più ampio respiro o fortemente innovativi rispetto alle legislazioni nazionali, ha comportato il ricorso ad altri strumenti non vincolanti. Si tratta della legge modello che gli Stati possono prendere in considerazione in occasione dell’elaborazione delle rispettive legislazioni nazionali nella materia oggetto della stessa o, ancora, dei principi generali destinati direttamente ai giudici, agli arbitri, agli operatori e anche al legislatore nazionale, tutti liberi di utilizzarli e la cui forza sta nella loro intrinseca capacità persuasiva. Altro strumento alternativo ai precedenti è la guida giuridica cui si è fatto ricorso specie quando si è trattato di regolare nuove tecniche commerciali, la cui elaborazione è stata concepita per aiutare i professionisti del settore specie in quei paesi dove queste nuove tecniche sono ancora poco conosciute e praticate.

World Intellectual Property Organization (www.wipo.org):

L’Organizzazione mondiale per la Proprietà intellettuale è un’organizzazione internazionale dedicata alla promozione dell’uso e della protezione delle opere d’ingegno (“human spirit”). Queste opere stanno espandendo i limiti della scienza e della tecnologia ed arricchendo il mondo delle arti. Attraverso il suo lavoro, la WIPO svolge un ruolo importante nel migliorare la qualità della vita e nell’incrementare il livello di benessere delle nazioni.

La WIPO – con sede a Ginevra – è una delle 16 agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Essa amministra 23 trattati internazionali riguardanti diversi aspetti della protezione della proprietà intellettuale. L’Organizzazione comprende 179 paesi membri.

Tra i riconoscimenti giuridici della Wipo possono utilmente menzionarsi le indicazioni geografiche, i brevetti, i marchi, il design industriale, , il copyright.

Un’indicazione geografica è un segno usato su beni che hanno una specifica origine geografica e possiedono qualità o una reputazione dovuta al luogo d’origine. Più comunemente, un’indicazione geografica consiste del nome del luogo di origine dei beni. La questione, dibattuta nel Round Wto in corso (Doha Round), inerente il grado e le modalità di protezione giuridica delle indicazioni geografiche, esprime la rilevanza di una questione che è epocale. Probabilmente quando saranno sciolti questi nodi, i case law in materia di indicazioni geografiche ospiteranno contese tra Istituzioni (già oggi, ad es., la Regione Friuli si costituisce in giudizio a difesa del Tocai) in quanto custodi non di un segno commerciale ma delle proprie stesse storia ed identità (Campi Mercato[1]).

Sotto il profilo della disciplina positiva, i riferimenti in quest’area oggi sono costituiti dall’Accordo Wto in materia di proprietà intellettuale (Trips, artt. 22-23), dall’art. IX Gatt (marchi di origine), dal Reg. CE 2081/92 nell’UE e, negli Usa, dall’”US Certification Registration Mark”571.798. Una disciplina generale fondata sull’”inganno” del consumatore è quella connessa alla protezione dalla comunicazione ingannevole, alla quale le altre discipline sull’origine geografica potrebbero forse nei prossimi decenni tendere.

Leggendo in prospettiva, è possibile associare una rilevanza epocale alla questione ancora giovanissima della protezione giuridica delle Indicazioni geografiche, nella misura in cui queste conferiscono il nome al Luogo che si fa imprenditore.

L’indicazione geografica mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelletto sezionatore.

La mappa delle Indicazioni geografiche disegna infatti la geografia delle storie. Attraverso l’Indicazione geografica il punto (“segno”) diventa linea infinita, l’identità si fà marchio, la cultura si fà processo dinamico e relazionale, il passato si fà futuro, il diritto si fà commercio, il mercato (inteso come luogo) si fà esso stesso impresa e l’impresa diventa Nome. L’indicazione geografica diventa dunque categoria interpretativa dei processi istituzionali e commerciali allo stesso tempo: il federalismo delle comunità si disegna attraverso questa nuova mappa, delle storie riconoscibili che si “indicano”, si relazionano e si scambiano. Il mercato e l’impresa recuperano attraverso le indicazioni geografiche quell’anima che l’ideologia le aveva temporaneamente sottratto.

“Trade Traditions” (Scambio delle tradizioni) è l’esortazione Vitale che vi si accompagna.

Un brevetto è un diritto esclusivo derivante da un’ invenzione, la quale consiste di un prodotto o di un processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, oppure offre una nuove soluzione tecnica ad un problema..

Un brevetto garantisce protezione al titolare del brevetto.

Un marchio (trademark) è un segno distintivo, che identifica certi beni o servizi, in quanto da una certa persona o impresa. La sua origine risale ai tempi antichi, quando gli artigiani usavano riprodurre le loro firme (o “marchi”) sui loro prodotti artistici o sui loro utensili. Nel corso degli anni l’evoluzione dei marchi ha generato l’attuale sistema della registrazione e della protezione dei marchi. Il sistema aiuta i consumatori ad identificare e acquistare un prodotto o servizio sulla base della sua natura e qualità, indicata da quell’unico marchio.

Il design industriale è l’aspetto ornamentale ed estetico di un bene. Per poter godere di protezione giuridica, il design industriale deve richiamarsi allo sguardo. Ciò implica che il design industriale ha anzitutto natura estetica, e non protegge nessun elemento tecnico.

Il Copyright è un termine legale che descrive i diritti riconosciuti ai creatori per le loro opere letterarie ed artistiche.


[1]Ciccarelli D. – “Bioarchitettura istituzionale – La via del Tradere”, 2002, Giannini ed., Napoli.

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