Tito Lucrezio Rizzzo, Le ragioni del diritto,
Gangemi Editore, Roma 2006, pp. 94.
Di Pier Luigi Torre
Il saggio “Le ragioni del diritto” costituisce la sintesi
ragionata di esperienze didattiche e scientifiche e persegue l’obiettivo
di elaborare un metodo (e costruire il relativo strumento) per la trasmissione
di una cultura giuridica di base a chi normalmente opera in altri campi
della conoscenza e del sapere; ma utile anche a quanti del diritto hanno
fatto una scelta di vita, i quali vi possono ritrovare quegli interrogativi
che la prassi quotidiana tende ad emarginare, accompagnati da proposte
interpretative ricavate tramite un approccio che cerca di cogliere l’essenza
dei vari temi analizzati.
Il saggio è sostanzialmente diviso in due parti che
vogliono affrontare le due classiche questioni del “quid jus”,
cioè cosa sia il diritto vigente o positivo; e “quid juris”, cioè
cosa dovrebbe essere intrinsecamente il diritto in ogni tempo e in ogni
luogo; due questioni oggetto rispettivamente della teoria generale del
diritto e della filosofia del diritto.
Nella prima parte (quid jus), partendo dalla definizione
ulpinianea “Jus publicum est quod ad Statum rei romane spectat, privatum
quod ad singolorum utilitatem”, vengono ripercorse le classiche articolazioni
del diritto privato e pubblico, riservando una attenzione particolare
alla tematica della norma penale la cui nascita e sviluppo si riallaccia
al sentimento della vendetta e a quello dell’espiazione. Quest’ultimo,
attraverso il diritto romano, si svincolò dal criterio del risarcimento
della persona offesa e si collegò progressivamente ad un più ampio dovere
riparatorio nei riguardi della collettività nel suo insieme. Alla base
della norma penale in ogni società c’è sempre il vecchio dilemma tra il
postulato giusnaturalistico circa l’esistenza di mala ex se e l’affermazione
giuspositivistica dell’esistenza di mala quia prohibita.
Questa distinzione anticipa il tema della seconda parte
del saggio, quello del quid juris, il quale è affrontato a partire
da una precisa posizione: “Non vi è nessun concetto giuridico riguardante
un ordinamento sociale storicamente considerato, che possa prescindere
da concetti non giuridici che ne costituiscano il presupposto necessario,
sia in campo etico, che religioso, economico, sociale e (oggi) scientifico,
perciò riteniamo impercorribile la pur suggestiva strada costruita dal
Kelsen circa una dottrina “pura” del diritto, cioè scevra da siffatte
“contaminazioni”.
Le categorie vengono ricostruite a partire dalla contrapposizione
tra il giusnaturalismo secondo il quale esistono delle leggi naturali
sovraordinate a quelle dei vari ordinamenti ed alle quali questi ultimi
debbono ispirarsi (agraòi nòmoi di greca memoria) e dunque presuppone
una condizione di esistenza in natura che precede la costituzione della
Stato; e giuspositivismo, secondo il quale nello Stato non esisterebbero
mala in se, ma soltanto mala quia prohibita, riducendosi
il giusto e l’ingiusto ad una scelta effettuata di volta in volta dal
Legislatore.
Il confronto tra le due posizioni viene ricostruito
a partire dalla speculazione del mondo greco del V sec. a.c., dall’idealismo
platonico alla confutazione fattane da Aristotele; analizza il ruolo svolto
dal diritto romano, soprattutto del jus gentium nel quale si consolidano
gli istituti comuni a tutti i popoli; evidenzia l’importanza della speculazione
teologica, a partire da S.Agostino, considerando il tentativo di armonizzazione
della filosofia di Aristotele con la Teologia cristiana fatto da S.Tommaso;
ricorda la diffusione delle Scuola del diritto naturale di matrice laica
del XVI e XVII secolo e mostra come la riflessione giuridica del secolo
dei lumi apporti significativi aggiornamenti della teoria del diritto
e dello stato; approda alle recente posizioni assunte dalla dottrina “sull’eterno
problema del rapporto fra il diritto positivo e quello naturale” ricordano
i contemporanei appartenenti alle scuole giuspositicistiche e giusnaturalistiche
e traccia, infine, delle linee di sintesi per descrivere le moderne teorie
generali del diritto.
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Tito Lucrezio Rizzzo, Le
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Gianni Vattimo, Verità o fede debole? Dialogo su cristianesimo e relativismo,
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